LEGGE
REGIONALE 18 AGOSTO 2004, n. 30 Riorganizzazione
e finanziamento delle Associazioni pro-loco BURA
n. 23 del 27 agosto 2004 Art. 1 Finalità 1. La Regione e le Province abruzzesi
riconoscono e promuovono, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione
turistica regionale, le Associazioni pro-loco e loro consorzi come associazioni di
volontariato, che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione dei servizi,
delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, sociali e gastronomiche
delle località su cui operano. 2. Per favorire il perseguimento delle
finalità indicate nel comma 1, sono istituiti gli albi provinciali delle associazioni
turistiche pro-loco. 3. La Regione e le Province riconoscono
lUnione Nazionale delle pro-loco dItalia (U.N.P.L.I.), nelle sue articolazioni
regionale e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro-loco attive in ambito
regionale e provinciale, nonché quale soggetto che, nelle sue diverse articolazioni
regionale e provinciali, può concorrere in via diretta alla promozione turistica del
territorio. 4. LUnione, pertanto, può, nelle
sue diverse articolazioni regionale e provinciali, essere destinataria di contributi
diretti per la sua attività, degli stessi di cui fruiscono le pro-loco oltre che per
progetti di rilievo sovracomunale, provinciale e regionale. 5. Le Province assegnano ai Comitati
Provinciali U.N.P.L.I. un contributo annuo rivalutabile, da iscriversi in apposito
capitolo di bilancio. 6. Le Province svolgono le funzioni di
vigilanza e controllo indicate nella L.R. 26.6.1997, n. 54, art. 6, comma 3 e comunque
connesse al necessario aggiornamento degli albi di rispettiva competenza. 7. Al fine di rendere coerente la
concessione di contributi destinati alle Associazioni pro-loco o consorzi di cui facciano
parte con l'organizzazione e la programmazione turistica regionale in campo turistico,
viene istituito il Comitato di valutazione dei progetti presentati da tali organismi di
cui allart. 9. Art. 2 Compiti
e obiettivi delle associazioni pro-loco
1. Le associazioni pro-loco sono
associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro che svolgono attività di
promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale e che si propongono i
seguenti obiettivi: a) svolgere una fattiva opera per
organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle amministrazioni
competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a
tutelare le bellezze naturali e a valorizzare il patrimonio culturale, artistico,
storico-monumentale ed ambientale; b) promuovere ed organizzare, anche in
collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative finalizzate a costituire
richiami turistici e a rendere più piacevole e interessante il soggiorno dei turisti e
dei residenti, quali escursioni, visite guidate, mostre e rassegne, convegni, spettacoli,
festeggiamenti, manifestazioni storiche, culturali, sportive ed enogastronomiche, nonché
azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro di monumenti e gestione
delle loro visite; c) sviluppare il rispetto per gli ospiti e
per l'ambiente della località; d) stimolare il miglioramento dei servizi
di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera; e) collaborare con gli organi competenti
per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico; f) curare l'informazione e l'accoglienza
dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in collaborazione con
altre associazioni e con enti, dandone opportuna comunicazione all'APTR ed eventualmente
usando la denominazione IAT, secondo quanto previsto dalla relativa normativa regionale; g) promuovere e sviluppare attività nel
settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali
proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi
sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di
coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche
all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari
turistico-didattici per gruppi scolastici. 2. In relazione a quanto previsto nel
comma 1 lettera f, la normativa regionale di riferimento è quella prevista dalla L.R.
54/1997, art. 24 comma 2; a tale scopo, la pro-loco interessata dovrà rivolgere apposita
richiesta allAzienda di Promozione Turistica regionale che, verificata la
corrispondenza dei necessari requisiti, provvederà ad esprimere il parere di competenza,
inviando alla Giunta regionale, Servizio Regolamentazione Turistica ed Organizzazione, il
cui Dirigente, qualora il parere dellAPTR sia favorevole, con propria
determinazione, rilascerà il nulla osta previsto dalla legge. 3. Le Associazioni pro-loco partecipano a
pieno titolo, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e dai propri
statuti, alle attività di ricerca, ai gruppi di studio, alle commissioni e comitati che
operano nel campo del turismo o in settori a questo connessi, nonché alla gestione delle
istituzioni culturali e delle strutture turistiche a natura pubblica. Art. 3 Statuti
1. Le pro-loco comunque costituite, sia
con atto pubblico, sia con scrittura privata autenticata, sia con scrittura privata
registrata, per potersi iscrivere agli albi di cui all'art. 4, devono adottare uno statuto
ispirato ai seguenti principi: a) la finalizzazione dei compiti
istituzionali al soddisfacimento prevalente degli interessi turistici della collettività
locale; b) la configurazione giuridica della
pro-loco come associazione senza scopo di lucro in base alla normativa vigente, avente
funzioni turistiche, sociali e culturali; c) la partecipazione attiva e democratica
alla vita e alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti sociali, senza
limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non residenti nella località, salvo
quelli derivanti dall'inadempienza agli obblighi associativi; d) un'unica categoria di soci con identica
parità di diritti e di doveri, salvo quelli connessi alla minore età; e) l'obbligo di rinnovare periodicamente e
su base democratica gli organi dell'associazione; f) l'obbligo di inviare annualmente alla
Provincia competente il preventivo e la relativa relazione programmatica entro il 31
dicembre dellanno precedente a quello cui il preventivo si riferisce e il rendiconto
delle spese sostenute e degli introiti incamerati entro il 30 aprile dellanno
successivo a quello considerato dal rendiconto; g) il principio dell'intrasmissibilità
del diritto di voto, con conseguente divieto di deleghe; h) lobbligo di adottare criteri e
idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni,
dei bilanci preventivi e dei rendiconti; i) l'armonizzazione dell'attività
dell'associazione con quella svolta in materia turistica dalla Regione, dall'APTR, dalla
Provincia, dal Comune, dagli Enti Parco, dalle Comunità Montane e dagli altri enti locali
in genere; j) lobbligo di comunicare data e
ordine del giorno delle riunioni del consiglio direttivo al sindaco del comune dove la
pro-loco opera, con facoltà del sindaco predetto di parteciparvi o di delegare altra
persona che lo rappresenti e di esprimere il proprio parere sugli argomenti in
discussione, senza tuttavia avere diritto di voto, a meno che non ne faccia parte perché
eletto. k) la possibilità di presentare alla
Regione progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o
comprensoriale, da inviare alla valutazione dei Comitato di cui all'art. 1, comma 7, con
conseguente diritto da parte della Regione di controllare la destinazione dei fondi
eventualmente erogati in seguito alla diretta indicazione del Comitato stesso, o anche
come conseguenza del loro inserimento nel programma annuale di promozione turistica ai
sensi della L.R. 54/1997, art. 4; l) la realizzazione di quanto previsto
dall'art. 2, comma 1, lettera f; m) il divieto di dividere tra i soci gli
eventuali utili; n) la destinazione dei beni della
pro-loco, in caso di scioglimento, ad altra associazione avente analoghe finalità, che
verrà individuata dalla stessa pro-loco prima del suo avvenuto scioglimento oppure,
qualora l'individuazione non vi sia stata, la destinazione dei beni a fini di utilità
sociale. 2. In relazione al comma 1, lettera n),
qualora la pro-loco si sia sciolta senza individuare lassociazione alla quale
destinare i propri beni, la scelta della loro destinazione sarà effettuata con
provvedimento del sindaco del comune. 3. Le associazioni pro-loco, che abbiano
operato modifiche statutarie, devono comunicare le modifiche stesse alle province nel cui
albo sono iscritte. Art. 4 Albi
provinciali
1. Le amministrazioni provinciali
competenti per territorio, ai sensi della L.R. 54/1997, art. 6, comma 2, lett. g)
provvedono a tenere e aggiornare gli albi provinciali delle associazioni turistiche
pro-loco. 2. I predetti albi sostituiscono ad ogni
effetto l'albo regionale istituito con L.R. 21.5.1975, n. 47. 3. L'iscrizione all'albo provinciale
costituisce, per le pro-loco, condizione indispensabile per l'assegnazione dei contributi
pubblici e per la designazione dei rappresentanti previsti dall'art. 2, comma 2. 4. Ai fini dell'iscrizione all'albo,
l'associazione pro-loco interessata presenta apposita domanda alla provincia competente
per territorio, corredata di copia conforme dellatto costitutivo, dello statuto,
adottato nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 3 e purché ricorrano le seguenti
condizioni: a) che l'associazione sia costituita in
località di un Comune dove non sia presente altra pro-loco, salvo deroghe per particolari
motivi di carattere ambientale, naturalistico, paesaggistico, culturale, termale; b) che la località dove la pro-loco
intende operare disponga di un'adeguata attrezzatura turistica, sportiva e di servizi o
che, comunque, possieda valide premesse di sviluppo turistico; c) che l'associazione abbia un numero di
almeno 20 iscritti per una popolazione locale fino a 500 abitanti, 50 iscritti per una
popolazione locale fino a 2000 abitanti e non meno di 80 iscritti per una popolazione
superiore ai 2000 abitanti; 5. La Provincia dopo aver verificato che
la domanda è corredata dei requisiti previsti nel comma precedente e che lo statuto è
ispirato ai principi di cui allart. 3, con proprio provvedimento dirigenziale da
assumersi entro 60 giorni dallarrivo della domanda stessa, provvede all'iscrizione
della pro-loco allAlbo. 6. Qualora la Provincia non assuma il
provvedimento di cui al comma 5 entro il termine in esso indicato, la pro-loco richiedente
viene comunque iscritta, a meno che, prima della scadenza del termine, la Provincia non
riscontri che la domanda sia carente di taluno dei requisiti indicati nei commi 4 e 5,
invitando in tal caso la richiedente ad integrare la domanda stessa entro il termine di 60
giorni. 7. Gli albi provinciali devono contenere: a)
la denominazione della
pro-loco, con indicazione dell'indirizzo, dei numeri telefonici, dellindirizzo
e-mail e del Comune di appartenenza; b)
gli estremi dell'atto
ufficiale di iscrizione da parte della Provincia; c)
il cognome e nome del
legale rappresentante dell'associazione; d)
il numero dei soci
iscritti all'associazione; 8. La Provincia provvede ad aggiornare
l'elenco al 31 dicembre di ciascun anno e ad inviarne copia entro i successivi 30 giorni
al Servizio Regolamentazione turistica ed Organizzazione della Giunta regionale, che ne
curerà l'inoltro alla direzione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la
pubblicazione. Art. 5 Vigilanza 1. Nell'ambito della sua attività di
vigilanza, la Provincia verifica che le pro-loco iscritte al proprio albo conservino i
requisiti di iscrizione, provvedano a rinnovare gli organi sociali nei tempi previsti
dallo statuto ed inviino il rendiconto di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) almeno ogni
due anni. 2. Lattività di vigilanza indicata
nel comma 1 può essere effettuata mediante controllo sugli atti e verifica dei termini
per quelli soggetti a scadenza o rinnovo, oppure tramite ispezioni. 3. Qualora la Provincia, a seguito di un
proprio controllo ispettivo o dietro segnalazione, ritenga che vi sia il ragionevole
dubbio che uno o più uffici di accoglienza ed informazione turistica aperte dalle
pro-loco che abbia ricevuto la denominazione IAT non sia più operante o non risponda ai
criteri fissati dallAPTR ai sensi dellart. 23, comma 5, della L.R. 54/1997, ne
dà immediata comunicazione alla stessa Azienda. 4. LAPTR, qualora verifichi la
fondatezza della comunicazione di cui al comma 3 oppure autonomamente accerti che
lUfficio di accoglienza e informazioni turistiche aperto dalla pro-loco non abbia
più le dovute caratteristiche, né vi siano possibilità di ripristinarle, propone alla
Giunta regionale - Servizio Regolamentazione Turistica ed Organizzazione - la revoca del
nulla osta di cui allart. 2 comma 2 della presente legge. 5. Il dirigente del Servizio indicato nel
comma 4 provvede ad emanare la determinazione di revoca del nulla osta rilasciato ai sensi
dellart. 2, comma 2, dandone comunicazione alla pro-loco, al Sindaco del comune dove
essa opera, alla Provincia competente e allAPTR. 6. Qualora venga accertata che siano
venute meno una o più delle condizioni previste dal comma 1, la Provincia invita la
pro-loco a ripristinarle entro e non oltre 60 giorni. 7. Qualora abbia accertato che il venir
meno delle condizioni previste dal comma 1 dipenda dal mancato rinnovo degli organi
sociali e che non sia possibile ricostituirli con i mezzi ordinari, la Provincia verifica
se dalla cancellazione della pro-loco dallAlbo possa derivare un pregiudizio ad una
o più funzioni pubbliche e, anche in alternativa alla richiesta di ripristino di cui al
comma 6, sentito il Sindaco ed acquisito il parere vincolante dellUNPLI ABRUZZO,
può conferire al proprio dirigente preposto al turismo, il compito di riorganizzare, di
concerto con lUNPLI ABRUZZO, lassociazione provvedendo direttamente, o tramite
un dipendente della struttura addetta al turismo, ad attivare la ricostituzione degli
organi sociali. 8. Scaduto il termine fissato dal comma 6
o preso atto che il tentativo di riorganizzazione ad opera del proprio dirigente non ha
avuto esito, la provincia dispone la cancellazione della pro-loco dall'albo, dandone
comunicazione entro quindici giorni allultimo presidente della pro-loco, al Servizio
della Giunta regionale e Comune competenti e allAPTR. Art. 6 Incentivi
e contributi
1.
Alle pro-loco, secondo le norme
vigenti, possono essere attribuiti contributi finalizzati a progetti specifici, ai sensi
della L.R. 56/1993, delle altre leggi regionali e delle disposizioni provinciali in
materia culturale, turistica e sportiva. 2.
Per agevolare lattività delle
pro-loco, la Regione e le Province concedono un contributo annuale ripartito in parti
eguali tra tutte le pro-loco iscritte allalbo ed in regola con le disposizioni della
presente legge. 3.
Inoltre la Regione e le Province, con
lo stesso provvedimento concedono contributi annuali proporzionati alle attività svolte
ed alle manifestazioni organizzate dalla pro-loco nel proprio territorio. 4.
La pro-loco richiedente, al momento
della liquidazione del contributo, deve documentare, contabilmente e con eventuali copie
del relativo materiale pubblicitario e di promozione, leffettiva attività svolta. 5.
Le richieste di contributo devono
essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno, indirizzate, a seconda della
competenza, alla Regione Abruzzo e/o allAssessorato Provinciale, corredate di copia
del bilancio di previsione dellanno successivo e della relazione programmatica
relativa. Entro il 30 aprile va presentato il conto consuntivo dellanno precedente. 6.
Sulla base del preventivo, entro il 31
agosto dello stesso anno è concesso il 70% del contributo stanziato. Entro il 31 dicembre
il restante 30%, a conguaglio, sulla base del consuntivo presentato. Art. 7 Contributi
regionali
1. La concessione dei contributi regionali
destinati alle Province per l'incentivazione delle Associazioni pro-loco viene disposta
con deliberazione della Giunta regionale, che deve essere sottoposta al parere vincolante
della Commissione Consiliare competente in materia di turismo. 2. La deliberazione di Giunta di cui al
comma 1 deve prevedere la ripartizione dellintera somma stanziata nellapposito
capitolo di spesa del bilancio regionale fra le Province sulla base dei seguenti criteri: a) 60% dellintera somma stanziata da
ripartire in parti eguali tra le Province; b) 30% da ripartire sulla base dei bilanci
preventivi dellanno in corso presentati dalle pro-loco alle Province di rispettiva
competenza; c) 10% al Comitato regionale U.N.P.L.I. di
cui allart. 1, comma 2. 3. Al fine di consentire alla Regione la
ripartizione sulla base dei criteri di cui al comma 2, le Province devono presentare alla
Giunta regionale, entro il termine del 30 settembre, lelenco delle pro-loco che
hanno presentato bilanci preventivi per lanno in corso ed i bilanci consuntivi
dellanno precedente, indicando, altresì limporto totale delle somme
preventivate. 4. Contribuzione annuale rispondente ai
precedenti criteri, può essere concessa alla pro-loco che, in forma singola o associata,
abbia promosso l'apertura di un punto di informazione e accoglienza ai turisti, usando la
denominazione IAT, a norma della L.R. 54/1997, artt. 23 e 24, comma 2. Art. 8 Deroghe
ed agevolazioni per le pro loco
1.
Con
apposito regolamento, da emanarsi entro 90 giorni dallapprovazione della presente
legge, la Regione Abruzzo concede, alle pro-loco iscritte allAlbo Provinciale,
deroghe ed agevolazioni sanitarie e amministrative in materia di somministrazione alimenti
e bevande.
Art. 9 Comitato
regionale di valutazione dei progetti presentati dalle pro-loco
1.
Particolari contributi regionali
destinati all'incentivazione delle pro-loco vengono concessi esclusivamente a quelle
Associazioni che abbiano presentato progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento
a livello locale o comprensoriale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera k), che siano stati
valutati positivamente da parte del Comitato previsto dall'art. 1, comma 7. 2.
Il Comitato di cui al comma 1, inoltre,
esprime il proprio parere in merito all'eventuale inserimento dei progetti presentati
dalle pro-loco o loro consorzi nel programma annuale di promozione turistica previsto
dalla L.R. 54/1997, art. 4. 3.
L'aspetto organizzativo del Comitato
viene assicurato dal Servizio Regolamentazione Turistica ed Organizzazione, il cui
dirigente provvede di volta in volta a convocarlo e a nominare un dipendente regionale di
qualifica non inferiore alla C come suo segretario verbalizzante. 4.
Il comitato, le cui riunioni non
prevedono gettoni di presenza né rimborsi spesa, è composto dal dirigente del Servizio
Regolamentazione Turistica ed Organizzazione, che lo presiede, dal direttore generale
dell'Azienda di Promozione turistica regionale, dai dirigenti del settore turismo delle
province, dal presidente dell'UNPLI Abruzzo e, limitatamente all'espressione dei pareri di
cui al comma 2, dal dirigente dei Servizio Sviluppo del Turismo. 5.
Tutti i membri del Comitato possono
delegare altre persone a rappresentarle. 6.
Per la concessione dei contributi
previsti dal comma 1, il Comitato è validamente costituito quando alle sue riunioni sono
presenti, oltre al Presidente o suo delegato, almeno altri due dei componenti indicati al
comma 4, o loro delegati. 7.
Per l'espressione del parere previsto
dal comma 2, il Comitato è validamente costituito quando, oltre ai componenti indicati
dal comma 6, è presente anche il Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo o suo
delegato. 8.
La Giunta regionale, entro 90 giorni
dallentrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare le opportune
direttive sulle modalità di presentazione dei progetti di promozione, di accoglienza e di
intrattenimento e sulle modalità di liquidazione dei relativi contributi. 9.
Le direttive, di cui al comma 8, devono
prevedere: a)
la possibilità di concedere anticipi
di finanziamento su progetti già realizzati o in fase di realizzazione, fatto salvo in
questultimo caso, lobbligo di restituzione qualora il progetto non sia giunto
a compimento; b)
la
completa utilizzazione dei fondi stanziati nel bilancio regionale per il finanziamento dei
progetti previsti nella presente legge. Art. 10 Tutela
della denominazione pro-loco
1. La denominazione pro-loco è riservata
alle associazioni iscritte agli albi provinciali. 2. Le associazioni denominate pro-loco che
non intendano iscriversi all'albo della propria provincia di appartenenza sono tenute a
modificare la suddetta denominazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. 3. Qualora la Provincia competente abbia
riscontrato che nel proprio territorio opera un'associazione denominata pro-loco non
iscritta all'albo, la invita a provvedere ove ne esistano le condizioni; altrimenti, o
qualora l'associazione non risponda entro trenta giorni dalla richiesta o esplicitamente
comunichi di non volersi iscrivere, la diffida a cambiare la denominazione entro tre mesi. 4. Qualora l'associazione non provveda, la
provincia denuncia la stessa ai competenti organi giurisdizionali per linibitoria
dellutilizzo del termine pro-loco. Art. 11 Consorzi
e forme di cooperazione
1.
Al
fine di conseguire unitamente alcuni dei propri scopi, le pro-loco possono dar vita a
consorzi intercomunali o altre forme di cooperazione, i quali si configurano, rispetto
agli Enti pubblici, come soggetti autonomi. Art. 12 Norma
finanziaria
1.
Agli
oneri derivanti dallattuazione della presente legge si provvede utilizzando lo
stanziamento iscritto nellambito della UPB 09.02.004 sul Cap. 242393 denominato
"Contributi in favore delle associazioni pro-loco" e determinato dalle annuali
leggi di bilancio. 2.
I
progetti di cui allart. 9, comma 2 sono finanziati con i fondi del bilancio
regionale destinati alla promozione turistica abruzzese a gestione diretta della Direzione
Turismo della Giunta regionale ed iscritti nellambito della UPB 09.02.001 sul Cap.
242396. Art. 13 Abrogazione
e sostituzione
1.
La
L.R. 47/1975 è abrogata. 2.
Ogni
riferimento alla L.R. 54/1997, contenuto nella normativa regionale è soppresso e
sostituito con il riferimento alla presente legge. Art. 14 Entrata
in vigore
1.
La
presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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